SALA DELLA GIUSTIZIA DI NEVERWINTER
La penisola decreto n°1 del anno X
OGGETTO: A tutti i cittadini di Nw.
XXX: le norme già vigenti nella comunità, secondo i decreti 3 \79 e 5 \88
XXX: il seguente decreto istituito dal Signore delle abili mani: Lord Nasher Alagondar.
Con la presente si dispone quanto segue:
Capo I
Disposizioni Generali:
Art. 1: Cittadino di Neverwinter.
Sono considerati cittadini di Neverwinter , i popolani delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità del suddetto regno e gli apolidi residenti nel territorio. Le navi sono considerate come territorio dello regno, ovunque si trovino.
Art. 2: Ignoranza della legge.
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge.
Art. 3: Denominazione delle pene.
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale, la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto (1).
Sotto la denominazione di pene pecuniarie, la legge comprende: la multa e l'ammenda.
Art. 4: Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, o un commercio o mestiere. La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a tre anni.
Capo II
Elencazione dei reati per tutta Nw:
Art. 1: Resistenza a pubblico ufficiale.
Chiunque in luogo pubblico, offenda l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie il suo dovere nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a 3 anni.
Art. 2: Furto.
Chiunque si impossessa di qualunque bene mobile altrui sottraendola a chi la detiene per trarne giovamento personale è punito con la reclusione da 1 mese a 3 mesi di carcere con multa del valore del bene sottratto fino ad un massimo di 2000 mo. Per qualunque bene mobile viene inteso qualunque cosa che abbia un valore economico.Inoltre il delitto è punibile a querela.
Art. 3: Aggravanti.
La pena prevista all'art. 1 è aumentata da 3 mesi a 6 mesi con multa fino a 3500 mo se:
1 - il colpevole usa violenza o si avvale di qualsiasi mezzo fraudolento, 2 - se dall’atto cagiona ferite di grave entità al soggetto derubato, 3 - se il fatto è commesso da 2 o più persone.
Art. 4: Omicidio.
Chiunque cagioni la morte di un uomo, senza giustificato motivo, è punito con la reclusione da 21 anni fino all'ergastolo.
Art. 5: Atti osceni in luogo pubblico.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, ovvero che offendono il pudore, è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200 mo a 1500 mo. Si applica la pena della reclusione da 4 mesi a 1 anno e sei mesi, se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Art. 6: Violazione di domicilio.
Chiunque si introduca o si trattenga nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con una reclusione da 1 mese a 3 mesi. Se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, o se il colpevole è palesemente armato, la pena è da uno a cinque anni.
Art. 7: Violazione del privato.
Chiunque al fine di recare un danno o proprio profitto e si impossessa di dati personali, è punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni e una multa da 50 mo a 2000 mo.
Art. 8: Violenza.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringa altri a fare, tollerare ad omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a 4 anni. La pena è aumentata se commessa con armi fino a 6 anni. Se la violenza è di tipo sessuale la pena è aumentata della metà.
Art. 9: Rissa.
Chiunque partecipi ad una rissa, è punito con una multa di un massimo di 300 mo. Se dalla rissa derivano danni a cose o persone, la multa varierà in base al valore del bene a cui è causato il danno, con una reclusione fino a 3 mesi. Se dalla rissa scaturisce un uccisione la reclusione, per il solo fatto di avervi partecipato, e fino a 3 anni.
Art. 10: Aggravanti.
Se le disposizioni degli articoli vengono effettuati nella zone di Lago nero (soprattutto gli articoli dal 5 al 8), le pene saranno tutte aumentate e aggiunte pene pecuniarie qualora non ve ne siano.
Capo III
Cause di non punibilità:
E’ possibile che i reati decadano o vengano limitate le pene per i seguenti casi:
Se il fatto è cagionato da un minorenne che nell'età incapace d’intendere e volere.
Se il fatto è cagionato da soggetto incapace d’intendere e volere.
Legittima difesa.
Adempimento del dovere.
Stato di necessità (per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale).